Traduzione giurata, traduzione asseverata e apostille
La traduzione detta “giurata” si definisce anche, giuridicamente, asseverazione (da ciò deriva la definizione corretta di traduzione asseverata). L’asseverazione è un giuramento reso dinanzi a un pubblico ufficiale, generalmente il pubblico ufficiale di cancelleria di un Tribunale. Essa attesta la corrispondenza tra il testo sorgente e il testo tradotto affinché la traduzione abbia la stessa validità legale dell’originale. Il testo sorgente, in originale o in copia autenticata, la rispettiva traduzione e il verbale di asseverazione vengono rilegati a formare un unico fascicolo, non più scomponibile.
Tra gli esempi più comuni che necessitano di traduzione asseverata vi sono le seguenti casistiche:
- traduzione dei documenti necessari per richiedere la cittadinanza italiana;
- traduzione di documenti per il matrimonio;
- qualsiasi atto giudiziario che coinvolga soggetti di Paesi diversi (come ad esempio documenti testamentari, certificati di nascita, certificati penali, atti costitutivi, bilanci, ecc.).
È inoltre necessario distinguere tra traduzione legalizzata e traduzione apostillata. Se una traduzione deve avere valore legale anche all’estero (come ad esempio la traduzione di un titolo di studio italiano da presentare in un Paese straniero, ovvero visti, casellari, sentenze o atti giuridici che vanno notificati all’estero), essa andrà prima asseverata e poi legalizzata presso la Procura della Repubblica del Tribunale al fine certificare l’autenticità della firma del Cancelliere.
Se invece il Paese in cui la documentazione deve essere inviata fa parte dell’elenco degli aderenti alla Convenzione dell’Aia del 1961, sul documento verrà applicata un’apostille, ovvero una certificazione che convalida sul piano internazionale l’autenticità del documento. Ai fini pratici non cambia nulla, cambia solo il timbro apposto sull'ultima pagina del documento.
Chi può giurare una traduzione?
È importante sottolineare che non è consentito asseverare una traduzione per se stessi. Ad esempio, se una persona è in grado di tradurre il proprio diploma di studi, non può recarsi presso il Tribunale per fare il giuramento sulla propria traduzione. I documenti devono infatti essere giurati da una terza persona di fronte ad un Cancelliere del Tribunale o un Giudice di Pace: il traduttore si assume la responsabilità, tramite giuramento, di aver tradotto fedelmente il testo sorgente.
Quali documenti occorrono?
L’originale del documento o la copia autenticata di esso. È necessario inoltre apporre una marca da bollo da € 16,00 ogni quattro pagine del fascicolo cartaceo, inteso come testo sorgente (in originale o in copia autenticata), traduzione e verbale di giuramento firmato. In aggiunta, occorre applicare una marca da bollo da € 3,84 al verbare di asseverazione.
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Autore: Cristiana Girolimetto, interprete e traduttrice dalla lingua cinese e inglese nel settore legale, dei beni di lusso e del Made in Italy, formatrice e mediatrice culturale verso la Cina.
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